L'acquisto di una casa è soggetto al pagamento di quattro diverse tipologie di imposte:
IVA: acronimo di imposta sul valore aggiunto, è un' imposta indiretta, gravante cioè sui consumi (cessione di beni o una prestazione di servizi)
- IMPOSTA DI REGISTRO: è un'imposta indiretta dovuta per la registrazione di una scrittura, pubblica o privata, il cui importo varia in funzione dei valori espressi nella scrittura medesima
- IMPOSTA IPOTECARIA: è il tributo dovuto per le operazioni di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione nei Pubblici Registri Immobiliari
- IMPOSTA CATASTALE: è l' importo da versare al Catasto Immobili dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione del trasferimento immobiliare
Vediamo ora in che misura vengo applicate tali imposte quando si acquista un immobile succesivo al "primo" o, comunque,
che non ha le caratteristiche richieste per il «bonus prima casa».
Quando si acquista da privato o un’impresa in esenzione di IVA
Se il venditore è un privato o un’impresa che ha ultimato i lavori da oltre 5 anni, la regola generale è che la cessione è esente
da IVA. In questo caso, quindi, l’acquirente dovrà pagare:
• l’imposta di registro in misura proporzionale del 9% da applicare sul prezzo di acquisto
• l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro
• l’imposta catastale fissa di 50 euro
In entrambi i casi, le imposte di registro, ipotecaria e catastale verranno versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto.
ATTENZIONE:
Sia quando si compra da un’impresa in esenzione dall’Iva sia quando si compra da un privato, l’imposta di registro proporzionale non può comunque essere di importo inferiore a 1.000 euro. Tuttavia, l’importo effettivamente da versare potrebbe risultare inferiore per effetto dello scomputo dell’imposta proporzionale già versata sulla caparra quando è stato registrato il contratto preliminare.
Gli atti assoggettati all'imposta di registro proporzionale e tutti gli atti e le formalità necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
Qando si acquista da un'impresa soggetta ad l'IVA
Come già detto, la cessione di fabbricati a uso abitativo da parte delle imprese è, come regola generale, esente da IVA.
Tuttavia, si applica tale imposta:
• alle cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione
o dell’intervento oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie di assoggettare l’operazione a IVA (la scelta va espressa
nell’atto di vendita o nel contratto preliminare)
• alle cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre l’operazione a Iva
(anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare)
In questi casi, l’acquirente dovrà pagare:
• l’IVA al 10% (al 22% per gli immobili di lusso classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9) da applicare al valore
catastale
• l’imposta di registro fissa di 200 euro
• l’imposta ipotecaria fissa di 200 euro
• l’imposta catastale fissa di 200 euro
Ricapitolando