Il contratto preliminare (o compromesso) è un vero e proprio contratto che obbliga entrambe le parti alla stipula del contratto definitivo. Il preliminare deve indicare gli elementi principali della vendita quali: i dati delle parti (venditore/acquirente), i dati relativi all'immobile, il prezzo e la data del rogito.
Nel caso di vendita di immobili in corso di costruzione, sono previste dalla legge regole particolari per la redazione del contratto preliminare.
La legge non prevede di rivolgersi obbligatoriamente a un notaio per la stipula di un compromesso, quando il contratto preliminare ha per oggetto un immobile è sufficiente che abbia forma scritta
Tuttavia solo la forma notarile consente di trascrivere il contratto in conservatoria. E trascriverlo è cosa diversa dal registralo.
La trascrizione vale come una vera e propria prenotazione dell’acquisto dell’immobile, questo vuol dire che il venditore non potrà vendere l’immobile a qualcun altro, né concedere un’ipoteca sull’immobile, né costituire una servitù passiva o qualsiasi altro diritto pregiudizievole. Gli eventuali creditori del venditore non potranno iscrivere un’ipoteca sull’immobile promesso in vendita, né pignorarlo.
Dal momento della trascrizione del contratto preliminare, l’immobile è “riservato” al futuro acquirente, e qualsiasi trascrizione o iscrizione non avrebbe effetto nei suoi confronti.
In sede di registrazione del contratto preliminare devono essere pagate le seguenti imposte che saranno poi recuperate in sede di stipula del definitivo:
- 0,50% sulla caparra
- 3% delle somme pagate come acconto prezzo.
[Fonte: Idealista.it]