Dopo i primi interventi di contenimento della crisi previsti dal Decreto “Cura Italia”, il Governo ha stanziato ulteriori 155 miliardi di euro circa tramite il Decreto “Rilancio”, mirando, tra gli altri obiettivi, alla ripresa economica di imprese e famiglie.
Nel novero degli interventi previsti, vi è il superbonus per l’edilizia, c.d. ecobonus 110 per cento, tramite il quale sarebbe possibile ottenere una detrazione fiscale sulle spese di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, in misura superiore rispetto al costo.
Con tale strumento, sarebbe infatti possibile usufruire di una detrazione fiscale pari al 110% del costo sostenuto per i lavori di riqualificazione energetica e adeguamento sismico (c.d. sismabonus – parallelo all’ecobonus), per gli interventi effettuati dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021.
Destinatari dell'ecobonus 110% e interventi detraibili
Secondo quanto recentemente dichiarato dal Governo, (il decreto è ancora in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,) i destinatari del bonus al 110% potranno essere tutti i contribuenti, residenti e non residenti, possessori a qualsiasi titolo dell’immobile su cui verranno fatti gli interventi, in cui rientrano anche familiari e cointestatari, entro i criteri previsti dal Decreto.
Potranno pertanto usufruire dell’agevolazione anche i condomini e gli enti che gestiscono le case popolari, nonché le persone fisiche, sia sugli interventi eseguiti nella propria abitazione sia in percentuale su quelli fatti negli spazi comuni, effettuati anche sugli immobili unifamiliari.
Gli interventi per i quali sarà possibile beneficiare della detrazione riguardano:
- - isolamento termico delle superfici esterne opache, verticali e orizzontali, per almeno un quarto della superficie totale, c.d. cappotto termico, nel limite di euro 60mila per singola abitazione. Nel caso in cui i lavori siano fatti da enti condominiali o istituti, il limite è moltiplicato per il numero totale di abitazioni interessate;
- - sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione, nel limite di euro 30mila per singola abitazione, comprensivo delle spese per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito, moltiplicato per tutte le unità abitativa per gli istituti e enti condominiali;
- - interventi di rafforzamento delle strutture e riduzione del rischio sismico
- - installazione di impianti fotovoltaici
- - installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
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Requisiti, documentazione, pagamento
Sulla documentazione atta a consentire l’utilizzo dell’ecobonus non si prevedono sostanziali differenze rispetto a quanto precedentemente previsto per gli stessi interventi. Pertanto, per poter usufruire dell’ecobonus saranno necessari:
- dichiarazione di conformità rilasciata dal direttore dei lavori o da un tecnico abilitato, in cui si certifica che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti
- scheda informativa sugli interventi realizzati
- attestato di prestazione energetica (APE), emesso dopo l’esecuzione dei lavori. L’attestazione non è obbligatoria per i seguenti interventi1:
1. sostituzione di finestre e infissi in singole abitazioni e installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
2. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
3. acquisto e installazione di schermature solari e chiusure oscuranti2
4. installazione di impianti di climatizzazione con generatori di calore a biomasse combustibili, se le detrazioni sono richieste per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
5. acquisto e installazione di dispositivi multimediali ( questo riferimento non è chiarissimo, si dovranno attendere indicazioni dall'Agenzia )Si precisa che per tali interventi non è direttamente prevista l’applicazione della sovradetraibilità al 110%. Il regime ordinario di detraibilità per tali interventi, difatti, prevede un’aliquota variabile tra il 50 e il 65% in base alla tipologia3. Tuttavia, in deroga a tali disposizioni, la Relazione Illustrativa allo schema di Decreto Rilancio prevede che la detraibilità degli interventi di cui all’art. 14 del D.L. 63/2016 possa arrivare sino al 110% se attuati congiuntamente agli interventi strutturali.
Il pagamento dei lavori dovrà avvenire con metodo tracciabile, bonifico bancario o postale, indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario del bonus e il codice fiscale/partita iva dell’impresa o professionista che ha eseguito i lavori.
Tutta la documentazione dovrà, infine, essere inviata telematicamente, entro 90 giorni dal termine dei lavori, all’Enea (Ente Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).
Limitazioni ed esclusioni
In merito alla sostituzione degli altri elementi non strutturali che influenzano l’efficienza energetica (infissi, tende da sole, serramenti, finestre, condizionatori) il Governo, pur non modificando la percentuale di detraibilità finora applicata, variabile dal 50 al 65%, prevede che sia possibile usufruire della sovra-detrazione qualora tali lavori siano associati ad almeno uno degli interventi direttamente previsti dal Decreto.
A pena di nullità, l’iniziativa prevee che da tali interventi si debba ottenere un miglioramento nell’efficienza energetica pari ad almeno due classi, certificabile tramite Attestato di Prestazione Energetica (c.d. APE) rilasciato da apposito certificatore.
Pur non avendo ancora una certezza ufficiale, l’orientamento attuale prevede che le eventuali differenze rispetto al disegno inizialmente preordinato riguarderanno solo le percentuali di detraibilità, rimanendo invariate le casistiche e gli altri criteri di applicabilità.
La cessione del credito fiscale
Un elemento di particolare interesse per coloro i quali vogliono usufruire dell’agevolazione consiste nella possibilità legata alla cessione del credito d’imposta, fattispecie già prevista e disciplinata da nostro ordinamento ma che, in questo caso, assume un ruolo ancora più concreto e interessante.
In un normale regime fiscale, il contribuente che usufruisce dell’ecobonus ha il diritto di vedersi riconoscere una percentuale pari al 110% dell’importo sostenuto per tali spese, da sfruttare nelle dichiarazioni dei redditi dei successivi anni a venire.
Tramite l’istituto della cessione del credito d’imposta, sarebbe invece possibile cedere il credito d’imposta derivante dagli interventi per l’efficientamento energetico a intermediari finanziari (banche o assicurazioni) o alla stessa impresa edile che ha realizzato i lavori, che lo gestirebbero direttamente con il Fisco.
Lo scopo dell’applicabilità della cessione dei crediti d’imposta all’ecobonus sarebbe quello di consentire ai contribuenti di ottenere la ristrutturazione degli immobili senza sostenere alcun costo, il quale ricadrebbe sulla banca o sull’impresa, cedendo altresì la titolarità del credito ottenuto, attraverso uno sconto diretto sulla fattura dei lavori fino al completo annullamento della spesa.
Il vantaggio è pertanto immediato e diretto. Se, da un lato, le banche o le imprese edili otterrebbero un credito maggiore rispetto al valore della spesa, dall’altro l’opportunità per il contribuente di eseguire i lavori di efficientamento, a volte anche molto onerosi, consentirebbe di ottenerli senza alcun esborso economico e senza la necessità di accendere finanziamenti.
Appare chiaro pertanto che lo scopo primario è quello di intervenire sull’aspetto strutturale del miglioramento degli immobili, finalizzato, forse, anche ad un rafforzamento del mercato immobiliare che ha recentemente subito un calo del suo trend.
D’altra parte, l’iniziativa di riconoscere un credito d’imposta in misura maggiore rispetto al valore nominale costituisce anche un diretto segnale per i cittadini, in primis, banche e imprese edili in secundis, per il rilancio dell’economia e il sostegno alla collettività.[1] Cfr D.lgs. 192 del 19 agosto 2005
[2] Cfr: D.L. n. 145 del 23 dicembre 2014, Regolamento Delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione europea, Legge n. 22 del 13 dicembre 2010, D.lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006
[3] Cfr art. 14, D.L. del 4/06/2016, n. 63
[Fonte: fiscoetasse.com]